IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la situazione di crisi socioeconomica che ha investito l'Albania ed i rischi per la stabilita' di quell'area geografica, derivanti dal progressivo deterioramento della crisi stessa; Vista la richiesta delle autorita' albanesi di un intervento civile e militare internazionale, allo scopo di consentire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e di favorire il processo di ricostruzione del Paese; Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 1101 in data 28 marzo 1997, che autorizza la formazione di una Forza multinazionale di protezione in Albania, nonche' le decisioni del Consiglio permanente dell'OSCE in data 27 marzo 1997 e dell'Unione europea in data 24 marzo 1997; Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, che autorizza la partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania e prevede il coordinamento degli interventi umanitari e nel settore dell'istruzione; Ritenuta la necessita' di completare, secondo quanto richiesto dalle stesse autorita' albanesi, l'apporto italiano al processo di ricostruzione del Paese, avviato dalle predette autorita', fornendo a queste ultime un insieme integrato di iniziative nei diversi settori della vita sociale ed economica; Ritenuto che detto contributo, per essere efficace, debba essere articolato e graduato nel tempo, iniziando dai settori di primario interesse sociale, quali l'ordine pubblico, le strutture giudiziarie e penitenziarie, la pubblica istruzione, la sanita' e lo sviluppo economico, con particolare riferimento ai settori del commercio e dell'artigianato, per poi estendersi agli altri settori della vita sociale ed economica e particolarmente alle attivita' produttive, al mercato, all'ordinamento fiscale, finanziario e monetario; Ritenuta la necessita' che, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri per cio' che attiene ai rapporti istituzionali con le autorita' albanesi e con le organizzazioni internazionali, un siffatto apporto collaborativo debba essere efficacemente coordinato; cio' al fine di garantire le summenzionate priorita', di eliminare sovrapposizioni o diseconomie sia in rapporto ad altre iniziative bilaterali o multilaterali, sia con riferimento alle iniziative italiane nei vari settori, nonche' di creare sinergie tra i diversi interventi e di utilizzare al meglio l'opportunita' data dalla presenza sul territorio albanese della Forza multinazionale di protezione; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. Il generale di corpo d'armata (aus.) Franco Angioni e' nominato commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, di seguito "commissario straordinario", con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1998, n. 400. 2. Il commissario straordinario assume le funzioni dalla data del presente decreto e dura in carica sei mesi. 3. Al commissario straordinario e' affidata la realizzazione dei seguenti obiettivi: a) coordinare gli interventi italiani a supporto delle autorita' albanesi nell'opera di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania; b) graduare detti interventi, previa l'individuazione delle priorita', privilegiando, comunque, gli immediati interventi nei settori dell'ordine pubblico, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, della sanita', della pubblica istruzione, dello sviluppo del commercio e dell'artigianato; c) evitare le sovrapposizioni e le diseconomie nelle iniziative, tenendo conto sia di quelle italiane, sia di quelle multilaterali o bilaterali; d) adeguare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, gli interventi alle effettive esigenze dell'Albania; e) massimizzare gli effetti degli interventi, creando tutte le possibili sinergie tra gli stessi e valorizzando gli strumenti nazionali ed internazionali disponibili; f) rendere incisivi gli interventi, rivolgendoli, in particolare, ad iniziative capaci di garantire durevoli effetti strutturali sulla situazione sociale ed economicofinanziaria dell'Albania; g) definire criteri omogenei di assegnazione degli aiuti e le modalita' della loro erogazione. 4. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento di cui al comma 3. 5. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.