IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata la situazione di  crisi socioeconomica che ha investito
l'Albania ed  i rischi  per la  stabilita' di  quell'area geografica,
derivanti dal progressivo deterioramento della crisi stessa;
  Vista la richiesta delle autorita' albanesi di un intervento civile
e  militare  internazionale, allo  scopo  di  consentire il  regolare
afflusso e  la distribuzione degli  aiuti umanitari e di  favorire il
processo di ricostruzione del Paese;
  Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite
n. 1101  in data 28  marzo 1997, che  autorizza la formazione  di una
Forza multinazionale  di protezione in Albania,  nonche' le decisioni
del  Consiglio  permanente   dell'OSCE  in  data  27   marzo  1997  e
dell'Unione europea in data 24 marzo 1997;
  Visto il  decreto-legge 24  aprile 1997, n.  108, che  autorizza la
partecipazione italiana  alla Forza  multinazionale di  protezione in
Albania e prevede  il coordinamento degli interventi  umanitari e nel
settore dell'istruzione;
  Ritenuta  la necessita'  di  completare,  secondo quanto  richiesto
dalle stesse  autorita' albanesi,  l'apporto italiano al  processo di
ricostruzione del Paese, avviato dalle predette autorita', fornendo a
queste ultime un insieme integrato  di iniziative nei diversi settori
della vita sociale ed economica;
  Ritenuto che  detto contributo,  per essere efficace,  debba essere
articolato e  graduato nel tempo,  iniziando dai settori  di primario
interesse sociale, quali l'ordine  pubblico, le strutture giudiziarie
e penitenziarie,  la pubblica  istruzione, la  sanita' e  lo sviluppo
economico,  con particolare  riferimento ai  settori del  commercio e
dell'artigianato, per  poi estendersi  agli altri settori  della vita
sociale ed economica e  particolarmente alle attivita' produttive, al
mercato, all'ordinamento fiscale, finanziario e monetario;
  Ritenuta  la  necessita'  che,  ferme restando  le  competenze  del
Ministero  degli  affari esteri  per  cio'  che attiene  ai  rapporti
istituzionali  con  le autorita'  albanesi  e  con le  organizzazioni
internazionali,  un  siffatto   apporto  collaborativo  debba  essere
efficacemente coordinato; cio' al  fine di garantire le summenzionate
priorita', di eliminare sovrapposizioni o diseconomie sia in rapporto
ad altre  iniziative bilaterali o multilaterali,  sia con riferimento
alle iniziative italiane nei vari settori, nonche' di creare sinergie
tra i  diversi interventi  e di  utilizzare al  meglio l'opportunita'
data   dalla   presenza   sul   territorio   albanese   della   Forza
multinazionale di protezione;
  Vista la  deliberazione adottata  dal Consiglio dei  Ministri nella
riunione del 30 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  del   tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il generale di corpo  d'armata (aus.) Franco Angioni e' nominato
commissario  straordinario per  le  iniziative  italiane di  supporto
all'Albania, di seguito "commissario  straordinario", con i poteri di
cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1998, n. 400.
  2. Il commissario  straordinario assume le funzioni  dalla data del
presente decreto e dura in carica sei mesi.
  3. Al  commissario straordinario  e' affidata la  realizzazione dei
seguenti obiettivi:
  a) coordinare  gli interventi  italiani a supporto  delle autorita'
albanesi   nell'opera   di   ricostruzione   sociale   ed   economica
dell'Albania;
  b)  graduare   detti  interventi,  previa   l'individuazione  delle
priorita',  privilegiando,  comunque,  gli immediati  interventi  nei
settori   dell'ordine  pubblico,   delle   strutture  giudiziarie   e
penitenziarie,  della  sanita',   della  pubblica  istruzione,  dello
sviluppo del commercio e dell'artigianato;
  c) evitare  le sovrapposizioni  e le diseconomie  nelle iniziative,
tenendo conto sia  di quelle italiane, sia di  quelle multilaterali o
bilaterali;
  d)  adeguare,  sotto il  profilo  quantitativo  e qualitativo,  gli
interventi alle effettive esigenze dell'Albania;
  e)  massimizzare gli  effetti  degli interventi,  creando tutte  le
possibili  sinergie  tra  gli  stessi e  valorizzando  gli  strumenti
nazionali ed internazionali disponibili;
  f) rendere  incisivi gli interventi, rivolgendoli,  in particolare,
ad iniziative capaci di  garantire durevoli effetti strutturali sulla
situazione sociale ed economicofinanziaria dell'Albania;
  g)  definire criteri  omogenei  di assegnazione  degli  aiuti e  le
modalita' della loro erogazione.
  4.  Il  commissario   straordinario  rivolge  alle  amministrazioni
competenti indicazioni  operative necessarie al  raggiungimento delle
finalita' di coordinamento di cui al comma 3.
  5.  Il   commissario  straordinario  riferisce   periodicamente  al
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri   sull'andamento   delle
iniziative,   sui  loro   effetti   e  sugli   aspetti  critici   che
eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.